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È costituita una società cooperativa sociale di consumo con mutualità prevalente a responsabilità limitata, con sede in Treviglio (BG), così denominata:
"COOPERATIVA FAMIGLIE LAVORATORI Società cooperativa sociale e di consumo"
o in forma abbreviata
"CFL Società cooperativa sociale e di consumo".
Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale, nonché istituire altrove, anche all'estero, uffici, agenzie e rappresentanze.
Compete ai soci in assemblea straordinaria deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni nonché istituire, modificare e sopprimere sedi secondarie.
Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del Codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica (Art. 2519 Codice civile).
La società avrà durata fino al 31 dicembre 2071, ma in ogni momento alla sua durata potrà essere apposto un nuovo termine dall'assemblea straordinaria dei soci.
La società non ha alcuna finalità speculativa, segue i principi della mutualità previsti dall'art. 45 della Costituzione; si ispira ai principi dell'Alleanza Cooperativa Internazionale, alla Carta dei valori delle cooperative dei consumatori e riconosce i diritti civili dei consumatori sanciti dall'Unione Europea e dallo Stato italiano; promuove la partecipazione della comunità locale e la democrazia.
La Cooperativa ha lo scopo di perseguire, ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381, l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la promozione, l’attivazione e il sostegno di processi e prassi educative, nonché la promozione e la diffusione di modelli di economia solidale. In particolare la Cooperativa individua il contenuto privilegiato del proprio scopo alla promozione umana della comunità, nell'effettiva affermazione dei diritti universali della persona, così come descritti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo approvata dalla Assemblea generale delle Nazioni Unite in data 10 dicembre 1948, con specifica attenzione all'affermazione dei diritti economici e sociali in essa contenuti. I soci in particolare ritengono che la promozione umana della comunità locale e universale possa essere perseguita attraverso una attenta e costante educazione al consumo. Infatti attraverso un consumo consapevole e sobrio, attento alla qualità dei prodotti e al loro impatto sull’ambiente, alle dinamiche di sfruttamento umano che la produzione spesso implica, è possibile influenzare il modo di produzione delle imprese in maniera da soddisfare i bisogni veri della persona.
La Cooperativa, perciò, mediante la solidale partecipazione dei soci e la sensibilizzazione della comunità a cui fa riferimento, si propone di:
Per perseguire i propri scopi istituzionali la Cooperativa dovrà assicurare una idonea informazione sulle attività sociali e promuovere la partecipazione democratica dei soci alla vita della Cooperativa attraverso opportuni strumenti di rendicontazione.
Potrà, inoltre, in via esemplificativa e non esaustiva:
La Cooperativa potrà svolgere inoltre qualunque altra attività connessa od affine agli scopi sopraelencati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria (come attività comunque non prevalenti per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgimento di attività che la legge riserva a società o persone in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi), necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.
La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale; è pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma. La Cooperativa potrà costituire infine fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali modifiche ed integrazioni.
I criteri e le regole inerenti allo svolgimento della attività mutualistica saranno disciplinati da appositi regolamenti interni redatti dal Consiglio di amministrazione ed approvati dall'Assemblea dei soci.
La Cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci.
La Cooperativa potrà integrare la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo ai consorzi ed altre organizzazioni ispirate all'associazionismo cooperativo; potrà, altresì, aderire ad organizzazioni di rappresentanza del mondo cooperativistico.
Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
Potranno essere soci tutti coloro che abbiano la maggiore età e coloro che condividono gli scopi e le aspirazioni della Cooperativa
I soci della Cooperativa possono essere:
Possono essere soci anche enti e persone giuridiche nei limiti stabiliti dalla legge.
Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e chi abbia comunque interessi contrastanti con quelli della società.
La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.
Coloro che intendono diventare soci devono presentare domanda al Consiglio di amministrazione della società.
Trattandosi di persone fisiche la domanda deve indicare:
Trattandosi di persone giuridiche o enti collettivi la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente o della società oppure dal presidente pro tempore dell'associazione e deve contenere:
Il socio sovventore dovrà altresì indicare il periodo minimo di permanenza nella società prima del quale non è ammesso il recesso.
Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio decide il Consiglio di amministrazione con l'obbligo di precisare i motivi dell'eventuale rifiuto nella comunicazione da farsi all'interessato a norma dell'articolo 12.
Il nuovo ammesso deve versare l'importo delle quote sociali sottoscritte e del relativo sovrapprezzo stabilito a norma dell'articolo 15 all'atto della sottoscrizione.
Non adempiendo a tale obbligo entro un mese dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio relativa all'accettazione della domanda, questa si intende come non avvenuta.
I soci sono obbligati:
La qualità di socio si perde per morte, recesso, per decadenza e per esclusione.
Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., il recesso è consentito al socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione ai termini dell'art. 4, salvo quanto disposto dall'art. 5 per il socio sovventore, ovvero non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
Spetta al Consiglio di amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma del presente statuto e della legge, legittimino il recesso.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio di amministrazione nei confronti del socio che verrà a trovarsi in una delle condizioni indicate nel quinto comma dell'art. 4, oppure che abbia perduto i requisiti per l'ammissione.
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dal Consiglio di amministrazione essere escluso il socio che:
Le deliberazioni prese dal Consiglio di amministrazione a norma degli articoli 6, 9, 10 e 11 devono essere comunicate all'interessato il quale può ricorrere al collegio arbitrale.
Il ricorso, a pena di decadenza, deve essere proposto con lettera raccomandata entro sessanta giorni dal ricevimento della deliberazione; esso non ha effetto sospensivo.
Agli eredi del socio defunto, nonché al socio receduto, espulso o dichiarato decaduto, la liquidazione delle quote versate avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto sociale si scioglie, tenuto conto dell'eventuale rivalutazione delle stesse effettuata in base all'articolo 20 lettera c).
In ogni caso il Consiglio di amministrazione potrà, quando a suo giudizio insindacabile vi sia motivo di garantire la società ed i soci, rinviare il rimborso sino a centoottanta giorni dall'approvazione del suddetto bilancio.
Qualora il socio o gli aventi diritto non richiedano la restituzione delle quote entro un anno dalla perdita della qualità di socio, essi decadono da ogni diritto sulle quote stesse.
Il patrimonio sociale è costituito:
Il Consiglio di amministrazione, tenuto conto della riserva patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio approvato, potrà deliberare che il nuovo ammesso, oltre all'importo delle quote sottoscritte debba versare una somma a titolo di sovrapprezzo di queste.
Detto sovrapprezzo è dovuto anche dai soci che sottoscrivano nuove quote nel corso dell'esistenza della società.
L'importo delle quote sottoscritte e dell'eventuale sovrapprezzo deve essere versato all'atto della sottoscrizione.
Nessun socio può possedere nella cooperativa tante partecipazioni il cui importo superi il limite massimo stabilito dalla legge.
Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincolo, né essere cedute, nemmeno ad altri soci, con effetto verso la società, se non previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto dalla legge per i soci sovventori e per i soci possessori delle azioni di partecipazione cooperativa.
L'esercizio sociale decorre dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
All'inizio di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione può compilare il bilancio preventivo.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio secondo le norme vigenti.
L'utile dell'esercizio sarà così ripartito:
La Cooperativa riporta separatamente nel bilancio in funzione del ristorno, i dati relativi all'attività svolta con i soci. Le somme complessive ripartibili ai soci a titolo di ristorno non possono eccedere l'avanzo di gestione che la Cooperativa ha conseguito nell'anno dell'attività svolta con i soci al quale devono essere rapportate.
L'Assemblea può deliberare la distribuzione del ristorno, in tutto o in parte, mediante l'aumento proporzionale della singola quota.
Sono organi sociali della società:
La Cooperativa deve convocare assemblee parziali territoriali dei soci secondo i criteri e le modalità contenute in un regolamento approvato dall’Assemblea.
Ogni anno, entro la fine del mese di gennaio, il Consiglio di amministrazione stabilisce, per l’esercizio in corso, i Comuni in cui saranno tenute le assemblee parziali territoriali e le relative circoscrizioni e ne darà comunicazione nell'avviso di convocazione di ciascuna assemblea.
I diritti dei soci nelle assemblee parziali sono i medesimi previsti per la assemblea generale.
Ogni assemblea parziale discute sulle materie che sono oggetto dell'assemblea generale, ordinaria o straordinaria, e nomina i delegati alla assemblea generale.
Il regolamento delle assemblee parziali stabilisce la modalità di elezione dei delegati e il loro peso nella assemblea generale. Il regolamento non può escludere il diritto del socio che ha partecipato alla assemblea parziale di partecipare personalmente anche alla assemblea generale, a condizione che dal verbale della assemblea parziale risulti espressamente tale sua volontà e la sua esclusione dal novero dei soci che hanno eletto i delegati.
Ogni socio, iscritto da almeno tre mesi nel libro dei soci, ha il diritto ad un solo voto nelle assemblee parziali, indipendentemente dal numero di quote possedute.
Ciascun socio può farsi rappresentare da un altro socio con delega scritta da conservarsi negli atti della società per il tempo stabilito dalla legge. Ciascun socio può ricevere al massimo cinque deleghe.
Le assemblee parziali nominano al loro interno presidente e segretario.
Delle deliberazioni è redatto un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, il quale è consegnato al presidente dell'assemblea generale e conservato presso la società.
Per quanto riguarda le formalità relative alla convocazione delle assemblee parziali, la validità delle medesime nonché le maggioranze richieste per le singole deliberazioni, valgono le norme statutarie di seguito specificate, previste per le assemblee generali ordinarie e straordinarie.
L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.
L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di amministrazione ogni anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o, quando particolari esigenze lo richiedano, in termine in ogni caso non superiore ai 180 (centottanta) giorni, come previsto dal Codice civile (art. 2364):
È altresì competenza dell'Assemblea ordinaria, nel rispetto della legge, del presente statuto e degli scopi sociali ivi prescritti, stabilire programmi, criteri e modalità per la realizzazione degli scopi mutualistici, di cooperazione e di solidarietà cui dovrà attenersi il Consiglio di amministrazione, nonché la definizione delle modalità di partecipazione dei soci e dei lavoratori al governo della società, istituendo, se del caso, organi intermedi.
I soci hanno diritto di chiedere la convocazione dell'Assemblea a condizione, però, che la relativa domanda sia presentata per iscritto da almeno un decimo dei soci che hanno diritto di voto nell'Assemblea; in quest'ultimo caso l'Assemblea deve essere convocata senza ritardo.
L'Assemblea straordinaria è convocata per la trattazione degli argomenti che la legge attribuisce alla competenza di essa.
La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, dovrà essere fatta a mezzo avviso contenente l'ordine del giorno da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale e comunicato a tutti i soci.
Nell'avviso suddetto deve essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima.
In mancanza dell'adempimento delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano pure presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.
Verificandosi tale caso, ciascuno degli intervenuti può però opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati tanti soci portatori di almeno la maggioranza dei voti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti o rappresentati nell'adunanza.
L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
L’Assemblea straordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato della società, sulla sua trasformazione o sul cambiamento dell’oggetto sociale, l’Assemblea delibera validamente con la maggioranza del 60% dei voti dei presenti.
Nel caso di deliberazione della trasformazione o del mutamento dell'oggetto sociale i dissenzienti hanno diritto di recedere.
Il regolamento approvato dall’Assemblea di cui all’art. 22, nel caso in cui l’Assemblea straordinaria abbia ad oggetto modifiche del presente statuto, stabilisce misure per favorire la più ampia partecipazione dei soci alle assemblee parziali.
Le votazioni si fanno per alzata di mano.
Nell'Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.
Ciascun socio, anche se sovventore, ha un solo voto, qualunque sia il numero delle quote sottoscritte.
I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea soltanto da altri soci, mediante delega scritta.
Le deleghe, delle quali deve essere fatta menzione nel verbale, devono essere conservate dalla società; ciascun socio non può rappresentare per delega più di cinque soci.
In casi straordinari e di assoluta necessità il Consiglio di amministrazione, dopo parere favorevole dei soci nei modi e nei termini ritenuti più opportuni, può chiedere che il voto del socio venga espresso per corrispondenza con le modalità previste dall'articolo 2538 del Codice civile oppure attraverso e–mail certificata.
I delegati devono intervenire personalmente e non possono conferire delega.
Non possono essere delegati né gli amministratori, né i dipendenti della società.
L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione, salvo che l'Assemblea non deleghi altri a presiederla.
Quando non sia presente il presidente del Consiglio di amministrazione, il presidente è eletto dall'Assemblea.
Alla nomina del segretario dell'Assemblea provvede il presidente di questa, il segretario può essere anche una persona non socia.
Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto dal notaio.
Il Consiglio di amministrazione è eletto dall'Assemblea generale ed è composto da 5 (cinque) a 15 (quindici) membri secondo le determinazioni dell'Assemblea generale ordinaria, ma sempre in numero dispari.
Gli amministratori durano in carica tre esercizi, possono essere confermati in carica per un massimo di tre mandati consecutivi, ma non possono ricandidarsi se non dopo altri due mandati. Possono essere rieletti nel limite dei tre mandati, ma non in numero superiore ai quattro quinti del Consiglio precedente per consentire un avvicendamento nell'organo amministrativo. Nel caso in cui, a seguito delle votazioni, risultino rieletti i consiglieri in misura superiore al detto limite di quattro quinti, gli eccedenti tale limite, da scegliersi fra i rieletti con minor numero di voti, verranno sostituiti da altrettanti soci seguendo l'ordine dei soci che non hanno ancora ricoperto cariche nel Consiglio, dal primo dei non eletti.
I membri del Consiglio di amministrazione devono essere soci e non sono eleggibili se nei dodici mesi che precedono l’elezione hanno avuto rapporti contrattuali per la fornitura di beni o servizi alla Cooperativa, in proprio o per conto di impresa di cui sono legali rappresentanti o nella quale rivestono cariche sociali o presso l’ufficio vendite della quale prestano lavoro.
Decadono dall’incarico qualora durante il medesimo vengano meno i requisiti predetti.
I soci dipendenti non possono essere inclusi nelle liste elettorali per il rinnovo delle cariche sociali.
I membri del Consiglio di amministrazione sono dispensati dal prestare cauzione e non hanno diritto a compenso. Ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute per la società.
Durante la prima riunione il Consiglio di amministrazione nomina un presidente e almeno un vice presidente e distribuisce gli incarichi concernenti le funzioni aziendali.
Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente o su richiesta di almeno un terzo dei membri. Le delibere sono valide se è presente almeno la metà degli amministratori e se sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Non è ammessa delega. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede a sostituirli secondo le disposizioni del Codice civile, seguendo l'ordine dei soci dal primo dei non eletti.
Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall’Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
Gli amministratori nominati dall'Assemblea decadono, come afferma l’articolo del Codice civile 2386, unitamente a quelli in carica all'atto della nomina.
Ciascun amministratore potrà essere dichiarato decaduto dalla carica se per tre volte consecutive non partecipasse alle riunioni del Consiglio di amministrazione senza giustificazione.
Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione della società.
Pertanto, tra l'altro, spetta al Consiglio di amministrazione:
nei quali casi è necessaria la preventiva autorizzazione dell’assemblea dei soci.
Il Consiglio può delegare, nei limiti dell'articolo 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più amministratori delegati, fissandone il numero e le attribuzioni ed eventualmente il compenso.
I contenuti e i limiti del mandato e relativo compenso vanno resi pubblici e comunicati dal Consiglio di amministrazione alla prima assemblea utile.
Il presidente del Consiglio di amministrazione ha la legale rappresentanza della società e la firma sociale; rappresenta a tutti gli effetti la società di fronte ai terzi ed in giudizio.
Previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, può delegare i propri poteri in tutto o in parte ad un membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, ad impiegati della società.
Nell'assenza o impedimento del presidente, tutte le di lui mansioni spettano al vice presidente.
I consiglieri delegati hanno la legale rappresentanza nell’ambito dei poteri loro conferiti.
Su proposta del Consiglio di amministrazione o di almeno 20 soci l’Assemblea può conferire a un socio particolarmente benemerito e rappresentativo la carica di presidente onorario, quale garante dei valori e della storia della Cooperativa.
Il presidente onorario rappresenta la società nei confronti dei terzi, ma non ha la legale rappresentanza, non può impegnarla giuridicamente, né può ricevere alcuna delega. Può partecipare ai Consigli di amministrazione, ma la sua presenza non concorre alla formazione dei quorum costitutivi. Non ha diritto di voto, ma può essere consultato per ogni delibera che attiene ai rapporti con le istituzioni, col mondo cooperativo e con i soci, nonché in relazione alla predisposizione di eventuali documenti programmatici o che comportino la definizione delle strategie future della società e la modifica dello scopo della Cooperativa.
Il Collegio sindacale è nominato quando è obbligatorio per legge o quando ritenuto opportuno dall’assemblea. Si compone di tre membri effettivi e due supplenti, che vengono eletti dall'Assemblea e durano in carica tre anni.
L'eventuale compenso spettante ai sindaci è stabilito con delibera dell'Assemblea all'atto della loro nomina e per tutta la durata del loro ufficio.
Il presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea, salva l'osservanza delle disposizioni di legge.
Il Collegio sindacale controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e dello statuto sociale ed esercita tutte le funzioni previste dalla legge.
Il Collegio sindacale può procedere in qualunque momento ad atti di ispezione e controllo e può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.
I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito libro verbali.
I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di amministrazione e delle Assemblee.
I sindaci che non assistano senza giustificato motivo alle Assemblee e, durante un esercizio sociale, a due adunanze del Consiglio di amministrazione, decadono dall'ufficio.
I sindaci devono convocare l'Assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori.
La revisione legale dei conti, quando imposta dalla legge o ritenuta opportuna dall’Assemblea, è affidata a un revisore legale dei conti o a una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro, ai sensi di legge.
Non possono essere incaricati, e se incaricati decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità stabilite dalla legge (art. 2399 c.c.).
L’incarico per la revisione legale dei conti dura tre esercizi, con scadenza alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di incarico.
Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti è rieleggibile.
La retribuzione annuale del soggetto incaricato della revisione legale dei conti è determinata dall’Assemblea all’atto della nomina, per l’intero periodo di durata dell’incarico.
Il revisore o la società incaricata effettua le verifiche, i controlli e le ispezioni secondo quanto disposto dalla legge; esprime altresì, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.
L’attività di controllo contabile è documentata in apposito libro tenuto secondo le disposizioni di cui all’art. 2421 c.c..
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci nonché tra società e soci che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale saranno deferite a un Collegio arbitrale composto da tre membri nominati dal Presidente del Tribunale di Bergamo.
Il Collegio arbitrale giudicherà secondo equità e senza formalità e il suo giudizio sarà inappellabile.
Sono fatte salve le disposizioni inderogabili del D.Lgs. n. 5/2003.
È fatto divieto alla società cooperativa di:
È fatto obbligo alla società cooperativa di:
Le clausole mutualistiche sopra esposte sono inderogabili e devono di fatto essere osservate.
In caso di scioglimento della società, l'assemblea con la maggioranza stabilita dall'articolo 25), penultimo comma, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.
All'atto dello scioglimento della cooperativa le azioni o le quote dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.
Per tutto quanto non è contemplato nel presente statuto valgono le disposizioni di legge vigenti.
da lunedì a venerdì: 8:30–13:00 e 15:30–19:30
sabato: 8:30–19:30 orario continuato
Lunedì–sabato 8:00–12:30 e 15:30–19:30
Lunedì–sabato 8:00–12:30 e 15:30–19:30
Lunedì–sabato 8:00–12:30 e 15:30–19:30
Ci trovi a Treviglio BG, in viale Piave 43.
telefono 0363 41234 oppure 0363 46310
fax 0363 594 635
Ci trovi a Fara Gera d'Adda BG, frazione Badalasco, in via Veneziana 1482.
telefono 0363 399700
Ci trovi a Presezzo BG, piazza Foglieni, 1.
telefono 035 610973
Ci trovi a Ponte San Pietro BG, via G. Garibaldi, 32.